Tutela Patrimoniale e Protezione Immobiliare

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Tutela patrimoniale e Protezione immobiliare dalle aggressioni di terzi. Per tutela patrimoniale e protezione immobiliare intendiamo tutte quelle strategie volte alla segregazione del proprio patrimonio con particolare riferimento alla separazione e tutela degli asset privati da quelli destinati all’attività imprenditoriale.

L’esigenza di separare il patrimonio personale da quello destinato all’attività d’impresa è un’esigenza nata da pochi anni in Italia, benché fosse già consolidata in altri Paesi Europei. La motivazione è legata a fattori storici e di costume: in l’imprenditore Italiano era solito, negli anni cosiddetti buoni dell’economia, finanziare la propria attività imprenditoriale con il credito bancario, credito a sua volta garantito dalle proprietà immobiliari. Il possesso di un immobile era condizione sufficiente per accedere ad un fido, con il vantaggio per l’imprenditore di poter creare liquidità mettendo a garanzia il suo patrimonio immobiliare, garantendolo con la consueta fidejussione omnia, e quindi con l’intero patrimonio posseduto, senza preoccuparsi di salvaguardare almeno parte dello stesso, come l’abitazione principale, oppure le abitazioni dei figli.

La crisi immobiliare e generale che ha colpito le economie occidentali negli ultimi anni ha costretto ad una riflessione sulla protezione immobiliare intesa come separazione del patrimonio personale da quello destinato all’attività di impresa, in virtù anche della reticenza da parte delle banche a finanziare solo sulla base del valore immobiliare posseduto. Se da una parte l’impresa necessita di nuovi strumenti per accedere al credito, maggiormente basati sul proprio andamento o rating, che sul patrimonio, l’imprenditore avveduto protegge, almeno parte, del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare segregandolo da quelli che sono i rischi di impresa.

Rimane evidente che il tempismo è quanto mai importante: un tentativo di tutelare il proprio patrimonio quando già si è aggrediti da terzi privati probabilmente vedrà un tentativo di revocatoria da parte del creditore, se invece trattasi dello Stato questo potrà far incorrere in illeciti penali, essendo reato in Italia la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La tutela non deve quindi essere intesa come uno strumento per sottrarsi al pagamento delle imposte, quanto una protezione dall’aggressione di futuri creditori privati oppure disposizione in vita del patrimonio o ancora tutela in caso di dispute personali (es. separazione, divorzio) o societarie.

Fatta questa debita premessa cercheremo di analizzare alcune forme di tutela immobiliare realizzate con strumenti performanti ed innovativi, sfruttando ogni opportunità concessa dall’Europa, con particolare attenzione anche ai pregi e difetti di ogni soluzione.

TRUST

Il Trust è uno strumento di tutela patrimoniale particolarmente indicato per le disposizioni patrimoniali in vita, meno adatto alla tutela patrimoniale intesa come segregazione del patrimonio, in quanto trattasi di un vincolo, per questo più similare al fondo patrimoniale, il quale si è dimostrato, a seguito delle recenti sentenze (Suprema Corte, Sezione Civile VI, con sentenza n. 16498 del 18/07/14), completamente inefficace, consentendo l’azione revocatoria non solo per i debiti pregressi ma anche quando l’atto dispositivo sia effettuato in previsione di un debito futuro e non attuale.

Senza soffermarsi troppo sul concetto accademico del Trust (settlor-trustee-beneficiaries), che è disponibile con ampie trattazioni su diversi siti, riteniamo più importante soffermarsi sugli effetti dello stesso dal punto di vista giurisprudenziale e di tassazione indiretta della disposizione immobiliare in Trust, analizzando lo strumento da un’altra prospettiva costi-benefici, vantaggi-svantaggi.

Il Trust prevede un atto istitutivo dello stesso e successivamente un atto dispositivo da parte del Settlor, che prevede che il patrimonio venga gestito dal Trustee con uno scopo preciso e determinato in favore di uno o più beneficiario/i. Trattandosi di atto a titolo gratuito anche l’Agenzia delle Entrate (Circolare 48/E del 6 agosto 2007 Agenzia delle Entrate) è concorde nel tassare l’istituzione del Trsut con l’imposta di Registro in misura fissa e la disposizione  immobiliare in Trust con le aliquote dell’imposta sulle Successioni e Donazioni. L’Agenzia chiarisce anche che, in merito di tassazione proporzionale, è necessario verificare, ai fini delle franchigie, i rapporti fra il settlor e il beneficiary, riconoscendo quindi il rapporto di parentela fra questi soggetti elemento sufficiente per riconoscere le aliquote agevolate le franchigie. Questo fa sì che il Trust, quando trattasi ad esempio di un genitore che dispone i beni in Trust in favore dei figli, la tassazione potrebbe essere anche nulla (es. 4%, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con franchigia pari a 1 milione di euro moltiplicato il numero dei beneficiari – https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_sulle_successioni_e_donazioni) con indubbio vantaggio sui costi complessivi dell’operazione.

La convenzione dell’AJA del 1° Luglio 1985 al quale aderisce anche l’Italia, permette il riconoscimento in Italia del Trust anche se questo è istituito secondo le leggi di un altro stato aderente alla convenzione oppure se ha sede in altro stato sempre aderente alla convenzione, riconoscendo al Trust con specifico scopo un’autonomia giuridica indipendente dal Trustee e dal Settlor, anche dal punto di vista delle imposte dirette, le quali, comunque, spetteranno al Paese nel quale gli immobili sono situati:

La costituzione di un trust è per sua funzione assimilabile a quella di un fondo patrimoniale ed ha un effetto segregativo del trust rispetto ai creditori del disponente, i quali non possono aggredire più i beni conferiti, che vengono così resi – a tutti gli effetti per loro – un patrimonio separato: nondimeno, la Convenzione dell’Aja fa salve le norme a protezione dei creditori in caso di insolvenza (come l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.). – Tribunale Genova, sez. I, 06/11/2015,  n. 3203

Differente però l’interpretazione della Giurisprudenza, la quale si concentra maggiormente sull’atto a titolo gratuito di destinazione dei beni in Trust, nonché sul negozio proprio del Trust inteso come vincolo di destinazione del tutto similare al Fondo Patrimoniale:

Sebbene non possa ritenersi nullo il trust autodichiarato, che sia stato istituito dal socio e fideiussore di una società con l’intento di garantire i creditori della stessa in rapporto alla proposizione di una domanda di concordato, e quantunque l’atto istitutivo del predetto trust non sia suscettibile di essere colpito dall’azione revocatoria, è inefficace nei confronti delle banche creditrici l’atto dispositivo con cui il fideiussore, dopo la revoca delle linee di credito alla società garantita, ha segregato tutti i propri beni personali. – (Tribunale Forli’, 05/02/2015),

ancora

A prescindere da ogni possibile valutazione in ordine ai limiti generali di validità dell’atto di costituzione del trust nel nostro. ordinamento, improntato al principio fondamentale della responsabilità patrimoniale del debitore delineato all’art. 2740 c.c., derogabile solo per effetto di espressa previsione legislativa non suscettibile di interpretazione analogica, la costituzione mediante il trust di un patrimonio separato ed inaccessibile all’aggressione dei creditori dei disponente, è sicuramente annoverabile fra gli atti a titolo gratuito, stante. l’assenza di qualsiasi contropartita in favore del disponente, che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori mediante proposizione dell’azione revocatoria ordinaria, in quanto operano la “segregazione” dei beni conferiti, sottratti a qualsiasi possibilità di aggressione da parte dei creditori, così riducendo la garanzia generale spettante loro sul patrimonio del disponente. – Tribunale Milano, sez. II, 30/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep.30/06/2011),  n. 8749

Sebbene quindi il Trust possa essere uno strumento affascinante per la bassa tassazione indiretta e quindi i costi di setup altrettanto bassi, si può ritenere che la tenuta in termini di segregazione e protezione del patrimonio sia alquanto debole, trattandosi di un vincolo di destinazione e di un atto a titolo gratuito stante l’assenza di qualsiasi contropartita in favore del disponente.

In tema di atti a titolo gratuito rileva anche la recente riforma normativa dell’art 2929 del Codice Civile in tema di inefficacia degli atti a titolo gratuito a seguito di pregiudizio del creditore:

“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto”.

In buon sostanza entro 12 mesi è possibile per il creditore iscrivere direttamente il pignoramento senza esperire l’azione revocatoria e senza l’obbligo di fornire ampie spiegazioni in merito al danno patito, con un conseguente rovesciamento dell’onere della prova: se è vero infatti che nell’azione revocatoria spetta al creditore dimostrare il danno patito, in questo caso sarà il debitore che vedendosi notificare un atto di pignoramento potrà, nel caso, opporsi esclusivamente agli atti esecutivi.

Tale riforma normativa rafforza la teoria per il quale il Trust, ancorché economico, non sia un reale strumento di tutela patrimoniale, quanto un mero vincolo di destinazione, inteso come volontà del settlor di disporre un patrimonio a favore di terzi a seguito del realizzarsi di specifiche condizioni, mettendo in dubbio la possibilità di azione revocatoria anche nel caso in cui la posizione debitoria non sia ancora sorta al momento della disposizione al pari del fondo patrimoniale.

IL CONFERIMENTO IN SOCIETÀ’ NON RESIDENTE

Il conferimento in società non residente è un atto a titolo oneroso e non gratuito, con il quale un soggetto conferisce la proprietà di un bene ad una società in cambio di uno stesso valore in azioni della società stessa. L’operazione di conferimento prevede, nel caso del conferimento immobiliare di immobili italiani, un atto notarile in Italia, ai fini della corretta trascrizione del trasferimento a favore della società del compendio immobiliare, previo pagamento delle imposte indirette.

L’atto di trasferimento immobiliare non è quindi un atto a titolo gratuito, e non ricade quindi in molte fattispecie già esaminate per il Trust, anche se trattasi comunque di un negozio giuridico che potrebbe essere oggetto di azione revocatoria, nel caso in cui il conferente abbia debiti precedenti all’atto di conferimento.

Prima di esaminare la questione delle imposte indirette, vorrei fare una precisazione per chiarire un concetto (errato) che troppe volte viene utilizzato sulla rete, ovvero il principio per il quale l’atto notarile di conferimento debba essere stipulato da un Notaio Inglese e poi recepito ai fini della trascrizione dal Notaio Italiano, questo al fine di spostare il foro di competenza di eventuali azioni successive in Inghilterra.

L’atto notarile potrà essere indistintamente stipulato in Italia oppure in Inghilterra, poiché il foro di competenza non sarà quello in cui il contratto è stato stipulato, bensì quello ove l’obbligazione da tutelare risiede, per cui comunque in Italia.

Fatta questa debita premessa il conferimento immobiliare in società non residente della Comunità Europea sconta imposta di Registro in misura fissa (€ 200) + ipotecaria e catastale al 3% del valore di stima immobiliare. Questa tariffa prevede che la società non residente abbia la sede legale o la sede amministrativa in un Paese della Comunità Europea. Se invece la società conferitaria non ha sede Extraeuropea la tassazione sarà al 9%.

Uno schema di tutela ancora oggi proposto benché obsoleto, prevedeva il conferimento a seguito di aumento di capitale in società di diritto inglese LTD e successiva cessione di quote a società fiduciaria di diritto Inglese oppure a società Off-Shore con azioni non presenti in pubblici registri, al fine di garantire l’anonimato del conferente nei pubblici registri Inglesi. Con la riforma entrata in vigore quest’anno in Inghilterra e Scozia, detto anche “Small Business, Enterprise and Employment Act 2015” fortemente voluto dal Governo Cameron per aumentare la trasparenza del sistema societario Britannico, la Companies House of England and Wales sarà obbligata a pubblicare i nomi dei reali beneficiari delle società iscritte che saranno consultabili pubblicamente da chiunque senza necessità di abbonamento o log-in. Tali dati dovranno essere comunicati obbligatoriamente dal Director oppure dal Secretary della società, pena sanzioni penali gravissime. Quindi nei prossimi 12 mesi si prevede che, a regime, il sistema renderà noti i reali beneficiari di tutte le società iscritte, per cui anche i conferenti “schermati” con  la “Nominees Company fai da te”.

Le continue riforme normative e l’evoluzione dei sistemi societari e bancari prevede un analogo aggiornamento anche dei consulenti in materia, che devono essere pronti a fornire soluzioni moderne che rispondano alle esigenze specifiche del cliente: a tal proposito abbiamo già sviluppato soluzioni alternative completamente legali che permettono, seppur con strutture più complesse, anche l’utilizzo della LTD Inglese per il conferimento immobiliare.

Analizzando quindi i costi/benefici, non c’è dubbio che il conferimento preveda un onere in termini di imposte indirette sicuramente maggiore rispetto alla donazione in Trust con beneficiari in linea retta, trattandosi di un’operazione a titolo oneroso e non gratuito, che quindi sconta imposte simili alla cessione. D’altro canto però l’onerosità del trasferimento e la possibilità di tutela ulteriore del compendio immobiliare, in termini segregazione e separazione del patrimonio personale, è di gran lunga maggiore, proprio per la diversità degli strumenti utilizzati, vincolo di destinazione il Trust, cessione con pagamento in azioni il Conferimento.

Non c’è dubbio che la prevenzione in materia di tutela sia fondamentale, inteso come tutela effettuata in assenza di debiti ed in previsione, la quale potrà consolidarsi senza timori di azioni revocatorie. La tutela in prevenzione permette infatti di affrontare con maggiore serenità sia i rischi personali che imprenditoriali fisiologici in un’attività di impresa e soprattutto nel particolare momento economico contingente.

Se desideri maggiori informazioni sulla tutela patrimoniale puoi sottoporci i tuoi quesiti scrivendo a mattia.galavotti@gmail.com oppure richiedendo un colloquio via Skype (contatto mattiagalavotti) oppure al numero +39 329 5724694

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