Cosa si intende per Tutela Patrimoniale? Quali strumenti sono realmente performanti, e quali invece i falsi miti di Internet? Proveremo in questo articolo ad affrontare casi concreti di Tutela Patrimoniale sfatando molti miti che circolano in rete.
Per Tutela Patrimoniale intendiamo l’insieme delle azioni e degli strumenti che consentono di mettere a riparo da aggressioni future beni mobili o immobili, intendendo per aggressioni eventuali azioni perpetrate da privati e non dallo Stato. E’ bene precisare e ricordare al lettore che sottrarre dei beni al pagamento delle imposte e quindi rendendo più difficile o inefficace l’azione di pignoramento da parte dello Stato è un illecito penale.
Ma quando si realizza una vera Tutela Patrimoniale?
La tutela patrimoniale si realizza con lo spossessamento giuridico dei beni, ovvero con una chiara distinzione fra il proprietario dei beni ed il suo utilizzatore o titolare effettivo. Laddove non si realizzi un vero e proprio spossessamento dei beni, non ci sarà una reale tutela patrimoniale. Ne sono un chiaro esempio strumenti previsti dal Codice Civile Italiano ma completamente smontati dalla Giurisprudenza di Cassazione. Citiamo alcuni esempi:
Il Fondo Patrimoniale
Molto diffuso in quanto poco costoso trattasi di un vincolo posto su un bene immobile per gli interessi meritevoli di tutela della famiglia. La Cassazione però ha ridotto drasticamente i cosiddetti “interessi meritevoli” restringendoli esclusivamente, ad esempio, alla presenza di un figlio con gravi handicap. Sicuramente l’insorgere di una posizione debitoria dell’imprenditore non ricade in questa casistica, essendo il bene ancora nella disponibilità del soggetto, che quindi è obbligato a rispondere di tutte le obbligazioni contratte con TUTTI i suoi beni.
In più il fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, per cui ricade nelle casistiche di cui alla nuovo articolo 2929 bis del C.C. , ovvero “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”
Il Trust
Citiamo una Sentenza del Tribunale di Bologna (in composizione monocratica) N. 1357/2015, pubblicata il 23.04.2015
Il Tribunale rileva che, per quanto l’istituto del trust abbia trovato nell’Ordinamento interno piena legittimazione con la Legge 364/1989 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, nel caso di specie siamo di fronte a un trust in cui vi è:
1. sostanziale coincidenza del disponente col trustee e con il beneficiario del fondo;
2. il beneficiario dei frutti, di fatto, è ancora il disponente;
3. natura gratuita dell’atto di trust, da identificarsi con riguardo alle persone dei beneficiari, il cui diritto non risulta essere sottoposto ad alcun vincolo o condizione;
4. lo scopo del trust non può essere considerato degno di tutela, posto che l’intento del disponente parrebbe esclusivamente quello di voler segregare il suo patrimonio, mettendolo al riparo dalle potenziali pretese creditorie.
ancora il Tribunale di Genova, 16 Febbraio 2015 , n. 10051
Esaminando i presupposti della domanda attorea, il Tribunale ha rilevato la presenza di tutti gli elementi dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c, concludendo che l’atto effettivamente voluto dalla debitrice era destinato esclusivamente a sottrarre il bene ai creditori.
In particolare, il Tribunale ha posto l’attenzione sulla natura gratuita del conferimento svolto dalla debitrice che aveva assunto contemporaneamente la figura di disponente e di fiduciara(Trustee), senza ottenere alcun corrispettivo di natura economica.
Il Tribunale di Genova ha ritenuto di dichiarare inefficace nei confronti della creditrice l’atto costitutivo del Trust legittimando una successiva azione esecutiva in danno del medesimo bene.
Potremmo continuare, ma sarebbe superfluo, in quanto tutte le decisioni delle Corti sono concordi nell’affermare due principi:
- La gratuità del negozio giuridico. Trattasi infatti di un vincolo, quindi non vi è un reale spossessamento dei beni da parte del debitore, che infatti vincola un bene a titolo gratuito, ovvero senza ricevere alcun corrispettivo.
- Un interesse non degno di Tutela! La mera segregazione del patrimonio, motivo per il quale nasce il Trust stesso e per il quale maggiormente Vi si ricorre, non è infatti degno di tutela, quindi lo strumento stesso è totalmente inefficace
Le polizze vita a premio unico
Spesso proposte da banche o promotori finanziari, le polizze vita a premio unico sono prodotti finanziari a tutti gli effetti travestiti da polizze vita, che, come risaputo, sono impignorabili ed insequestrabili art.1923 c.c.
La Cassazione però ha ribadito che, nel caso in cui l’imprenditore versi una somma a premio unico in una polizza vita, riducendo quindi il suo patrimonio a fronte di una posizione debitoria preesistente, la polizza vita può essere pignorata dei creditori. Le uniche polizze vita realmente non pignorabili sono quelle ad accumulo non speculative, ovvero che non abbiano connotati di strumenti speculativi. Essendo presenti una moltitudine di strumenti finanziari misti e non essendo l’interpretazione giurisprudenziale costante, rimane comunque rischioso utilizzare qualsiasi tipologia di prodotto Vita ai fini della Tutela Patrimoniale.
Di sicuro le polizze Linked o comunque contenenti caratteristiche speculative e legate ad indici finanziari sono considerate prodotti finanziari, per cui assolutamente pignorabili e sequestrabili.
La Donazione a moglie e/o figli
Atto a titolo gratuito spesso consigliato da Professionisti poco esperti o poco informati. Trattasi di una donazione a moglie e figli di un bene immobile per cercare di sottrarlo alla disponibilità dei creditori. Essendo un atto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2929 bis del c.c. i creditori possono, entro il primo anno dalla data del trasferimento, procedere all’esecuzione sul bene senza necessità di procedere con azione revocatoria. L’eventuale azione revocatoria sarà poi difficilmente opponibile, essendo facilmente dimostrabile l’unico intento del debitore di sottrarre il bene al soddisfacimento dei creditori.
In questo articolo è trattato ampiamente l’argomento https://www.avvocatobertaggia.com/blog/donazione-debitore-revocatoria-certa/
Tutela Patrimoniale: quali strumenti possono essere realmente performanti
La reale tutela patrimoniale si realizza nel momento in cui si realizza una reale separazione giuridica fra il soggetto intestatario dell’immobile ed il reale beneficiario dello stesso. Strumenti come la Fondazione e la Società Estera sono veicoli dotati di propria personalità giuridica completamente svincolata dal reale beneficiario, e rispondono quindi esclusivamente delle obbligazioni da loro eventualmente contratti.
Eventuali azioni revocatorie, laddove si disponga dei propri beni in presenza di posizioni debitorie, sono sempre possibili, per cui è buona regola premunirsi per tempo, prima che insorgano situazioni debitorie che sono difficilmente gestibili con successo.
La tutela patrimoniale realizzata anche con strumenti non residenti è perfettamente normata dal punto di vista fiscale, non cambiando il carico fiscale dei beni posseduti per mezzo di fondazione o società estera: cambieranno le modalità dichiarative, ma non gli importi da versare allo Stato per imposte, ad esempio, legate al possesso di beni immobili.
Particolare attenzione è rivolta agli atti di trasferimento dei beni allo strumento di tutela patrimoniale; ciò varia in base ad una molteplicità di fattori che rendono impossibile uno schema univoco, bensì occorre applicare una strategia personalizzata per ogni singolo caso, considerando costi e benefici di ogni strumento, sia per quanto riguarda le competenze professionali di gestione che l’eventuale imposizione fiscale diretta ed indiretta.
Restiamo a disposizione all’indirizzo mail mattia.galavotti@gmail.com oppure +39 3295724694 per eventuali chiarimenti.
Mi congratulo per la chiara onestà professionale, ricchezza sempre più depauperata. Roberto Romano
Caro Roberto,
grazie del suo commento, fa sempre piacere.
saluti
Mattia