In questo articolo vedremo i principali aspetti inerenti il gli aspetti fiscali e la tutela patrimoniale nel TRUST, anche a livello internazionale. Vedremo anche gli aspetti inerenti la tassazione dei redditi del Trust. Spesso in materia di Trust viene sottovalutata la differenza fra riconoscimento del Trust dal punto di vista giuridico e imposizione fiscale. Il Trust è utilizzato in questo caso come strumento di tutela patrimoniale e per fini successori
INDICE
- Trust e tutela patrimoniale cosa si intende e come viene riconosciuto dal punto di vista giuridico
- Trust aspetti fiscali: atto dispositivo e imposte indirette
- Il Trust e le Imposte dirette
- Tutela Patrimoniale e TRUST
Trust e tutela patrimoniale cosa si intende e come viene riconosciuto dal punto di vista giuridico
Il riconoscimento giuridico del Trust è regolato dalla Convenzione dell’AJA del 1° Luglio 1985, a cui aderisce anche l’Italia. Tale Convenzione ha lo scopo di identificare univocamente un modello di Trust che sia poi riconosciuto nei vari Paesi. Si tratta quindi di descrivere un “Trust convenzionale”, ovvero un modello che vede 3 soggetti (a volte 4 se :
- Disponente o Settlor
- Amministratore del Trust o Trustee
- Beneficiario o Beneficiary
Il settlor vincola in Trust uno o più beni i quali saranno amministrati dal Trustee per gli scopi ed i fini del Trust o per uno o più beneficiari. La convenzione precisa anche la separazione patrimoniale fra i beni del Trustee e quelli del Trust. Tale concetto è consolidato anche nell’ordinamento italiano, che tende per l’appunto a considerare distintamente i beni del Trust e quelli del Trustee
Tale principio è stato fortemente indebolito dalle recenti sentenze di Cassazione in caso di Trust autodichiarato, ovvero quando il disponente ed il Trustee sono la stessa persona. Questa tipologia di Trust, detto anche sham Trust in Inglese, non prevede una reale separazione tra beni del disponente e i beni del Trust. Di fatto il patrimonio rimane nella piena disponibilità del disponente, visto per l’appunto la Sua qualità di amministratore del Trust: per tale motivo in alcuni casi questi Trust sono stati considerati nulli, soprattutto quando non vi sono beneficiari nominati e non vi sono interessi meritevoli di tutela.
…presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli sulla base delle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio” (Cass. Pen. n. 46137/2014, conformi Cass. pen. Sez. V, 24/01/2011, n. 13276, Cass. pen. Sez. III, 21/04/2017, n. 36801, Cass. pen. Sez. III, 07/11/2017, n. 20862)
La stessa convenzione , all’art. 4, sancisce anche la neutralità del Trust, non entrando nel merito dell’atto dispositivo in Trust, delle motivazioni o di eventuali comportamenti illeciti, revocabili o simulati, lasciando libertà all’autorità giudiziaria domestica di stabilire se il Trust (ed i suoi beni) siano meritevoli di tutela oppure no.
La convenzione quindi tende a fornire un modello di Trust, il quale è del tutto similare al tipico Trust Inglese, e dall’altra ne sancisce il riconoscimento negli Stati aderenti, con la possibilità di adottare, in fase di costituzione, anche una legislazione differente fra quelle dei vari Stati aderenti.
Trust aspetti fiscali: atto dispositivo e imposte indirette
Se l’atto Istitutivo crea lo strumento giuridico, l’atto dispositivo in trust è il negozio con il quale i beni vengono immessi nel trust. Si tratta di due atti separati, spesso stipulati contestualmente: il primo atto crea il TRUST e ne regola il funzionamento, indicando anche l’amministratore del Trust e i beneficiari, se presenti, mentre il secondo atto è volto ad immettere i beni nel Trust, sia che si tratti di beni mobili o immobili.
Per quanto concerne le imposte indirette inerenti disposizioni di immobili, non vi è dubbio che occorra applicare l’imposta sulle successioni e donazioni. Nel caso quindi che vengano disposti beni immobili in trust, questi saranno quindi tassati secondo tale regime, trattandosi di un vincolo di destinazione.
Nell’applicazione delle aliquote, ovvero verifica se applicare aliquote ridotte o franchigie, sarà necessario valutare il rapporto fra disponente e beneficiari. Se il beneficiario è identificato al momento del vincolo l’imposta, benché liquidata immediatamente, godrà delle agevolazioni riservate ad esempio a coniugi o parenti in linea retta (C.M. 48/E/2007). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il compendio immobiliare vincolato in Trust da un soggetto a favore di uno o più beneficiari sconterà una tassazione secondo le seguenti aliquote:
- 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro;
- 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;
- 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone (i non parenti)
Sull’assegnazione dei beni la medesima circolare 48 del 2007 ha chiarito il momento liquidativo dell’imposta: questa deve essere versata all’atto dispositivo, sia che i beneficiari siano nominati o da nominare. Nella successiva assegnazione dei beni dal trust ai beneficiari non sarà applicata imposta.
il principio viene ribadito dalla circolare 3/2008 la quale precisa che “Al fine della individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta, occorre far riferimento all’articolo 5, comma 1, del TUS, in base al quale: “L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi”. Ciò posto, il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa”.
Secondo tale ricostruzione, dunque, i beni “hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari” per cui “la devoluzione ai beneficiari (e non ai terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore”
Il Trust e le Imposte dirette
L’imposizione fiscale dei redditi del trust differisce a seconda che il trust sia trasparente oppure opaco. Da sottolineare che il trust è stato inserito dal legislatore fra i soggetti passivi di cui all’art. 73 del TUIR.
In particolare il comma 3 stabilisce quando il trust si considera residente in Italia, con inversione dell’onere della prova per i Trust istituiti in Paesi non white-list. Nel caso in cui il trust sia opaco, ovvero i beneficiari non siano identificati, i redditi saranno tassati in capo allo stesso ai fini delle imposte sul reddito delle società.
Se invece il Trust è trasparente, ovvero con beneficiari identificati, allora i redditi verranno attribuiti e tassati per trasparenza in capo ai beneficiari. Nel caso invece in cui il Trust sia misto, ad esempio quando solo una parte del reddito viene distribuita, allora solo quella parte di reddito sarà tassata per trasparenza in capo ai beneficiari.
Particolare attenzione è riservata al trust estero. Come detto se questo è localizzato in Paesi non collaborativi sarà considerato Italiano, fino a prova contraria, per cui dovrà sottostare alle regole già sopra espresse. Nel caso in cui il Trust sia non residente allora seguirà la tassazione secondo le norme di cui all’art 153 del TUIR (Reddito degli Enti non Commerciali non Residenti). I redditi tassati saranno quelli prodotti nel territorio dello Stato, secondo le categorie di redditi indicate nell’Art. 23. Sarà quindi individuata la tipologia di reddito secondo le categorie riservate al reddito delle persone fisiche, il quale sconterà però l’imposta riservata al reddito delle società.
In base alla localizzazione del Trust e ai beni posseduti sarà necessario considerare tutti gli aspetti dichiarativi e liquidativi di imposta, con riferimento anche al monitoraggio fiscale (dichiarazione RW). E’ di vitale importanza considerare attentamente in via preliminare non solo gli aspetti giuridici ma anche quelli fiscali del Trust, soprattutto se trattasi di Trust estero, al fine di evitare errori nella successiva dichiarazione dei redditi sia ai fini delle imposte dirette che della dichiarazione RW.
Il Trust e la Tutela Patrimoniale
Il Trust viene spesso utilizzato come strumento di segregazione patrimoniale e tutela patrimoniale, ad esempio, di un compendio immobiliare. Essendo uno strumento di natura prettamente anglosassone, il nostro ordinamento a volte fatica a comprendere e soprattutto valutare correttamente il Trust.
Vi sono però due elementi sostanziali da considerare quando si valuta il Trust come strumento di tutela patrimoniale: il reale spossessamento da parte del disponente e l’interesse meritevole di tutela.
Il reale spossessamento dei beni da parte del disponente è requisito fondamentale per considerare i beni del Trust realmente separati dalla sfera patrimoniale del disponente. Ad esempio nel Trust autodichiarato questo non si realizza, motivo per il quale il Trust autodichiarato, bensì sia previsto dalla norma, è stato considerato nullo da diverse sentenze di Cassazione.
Se il disponente è anche Trustee e per di più non vi siano beneficiari del Trust, allora si ricade nella fattispecie dello Sham Trust (trust ripugnante), ove il disponente si spoglia solo sulla carta dei suoi beni, continuando a gestirli e a disporne per mezzo del Trust da lui stesso amministrato. In caso di aggressione patrimoniale sarà molto difficile sostenere che Vi sia una reale separazione patrimoniale.
Lo stesso dicasi per l’interesse meritevole di tutela. In mancanza di ciò si rischia nuovamente una fattispecie di nullità del Trust stesso. La norma non identifica chiaramente quali siano gli interessi meritevoli di tutela, limitandosi ad escludere interessi non leciti e contrari a norme imperative, di ordine pubblico e buon costume, lasciando quindi ampio spazio in merito.
Occorre però prestare attenzione a quegli interessi che la giurisprudenza non considera meritevoli. Interessante ad esempio la sentenza del 22 gennaio 2014 del Tribunale di Trieste (cit. ilcaso.it), sezione civile, che ha disconosciuto la legittimità di un trust, regolato dalla legge di Jersey, istituito dal disponente al solo scopo di garantire a se stesso “un fondo di accumulo che provveda alla sua serenità economica, garantendogli ed assicurandogli il mantenimento dell’attuale tenore di vita anche negli anni successivi al ritiro della vita lavorativa”. I giudici contestano che ai sensi dell’art. 1332 c.c. “garantire il tenore di vita del disponente” rende nei fatti il trust privo di adeguata causa giustificatrice ed insufficiente a giustificare la compressione della tutela del ceto creditorio”.
Interessante anche la sentenza del Tribunale di Piacenza (6 luglio 2015, n. 539):
“attesa la natura gratuita del trust, istituito per soddisfare le esigenze familiari, tenuto conto che per gli atti di disposizione a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che, mediante tale atto, si sta arrecando alle ragioni creditorie, si rilevava come il trust oggetto di causa era stato costituito posteriormente al sorgere del credito e contestualmente all’aggravamento della situazione finanziaria della società di cui la resistente era amministratrice. Tale ruolo di certo consentiva alla resistente di essere edotta della situazione e dei rischi di aggressione ai beni immobili, sì da poter presumere fondatamente che l’atto fosse stato preordinato a mettere al riparo il patrimonio immobiliare. Di talché, veniva accolta la domanda revocatoria”
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