Tassazione Partecipazioni Estere: Cessione

da | Fiscalità Estera

Tassazione partecipazioni estere di un residente italiano. Nell’ambito della tassazione delle disponibilità finanziarie estere particolare fattispecie è riservata alle partecipazioni. Trattasi ad esempio di quote o azioni di società private detenute da un residente italiano. Nel caso di cessione di queste quote potrebbero sorgere delle plusvalenze, con tassazione a carico del proprietario residente in Italia.

Tassazione Partecipazioni Estere: Cenni Generali

Detenere partecipazioni di una società privata, come una LTD o una DOO, è perfettamente lecito quando debitamente dichiarato al fisco. Un residente Italiano è tassato sulla base del prinicpio della WorldWide Taxation, come specificato nell’Art. 3 del TUIR. L’eventuale plusvalenza, ovvero cessione delle quote/azioni, ad un valore maggiore di quello nominale o di acquisto farà scattare la tassazione in capo a colui che vende.

Tassazione Partecipazioni Estere: dove sono tassate?

Vista la normativa domestica, in caso di tassazione delle partecipazioni estere, occorre valutare la disciplina convenzionale. Al contrario dei beni immobili, l’art 13 del modello OCSE al par. 5 riserva la facoltà di tassare il reddito esclusivamente allo stato di residenza dell’alienante. Quindi se un soggetto Italiano cede delle quote di una DOO Slovena e realizza una plusvalenza questa, per disciplina convenzionale, sarà tassata solo in Italia. La Slovenia potrebbe applicare delle imposte, ma queste, se non dovute secondo la Convenzione, saranno oggetto di richiesta di rimborso a quello Stato

Tassazione Partecipazioni Estere: la base imponibile

La tassazione delle plusvalenze a seguito di cessione di partecipazioni estere, segue le stesse regole delle partecipazioni Italiane.  Quindi, secondo l’art. 67 del TUIR, la plusvalenza concorrerrà solo per il 40% alla base imponibile (innalzata al 49,72% dal D.M. 2.4.2008) se partecipazione qualificata, o sconterà l’imposta sostitutiva del 26% se non qualificata. Questi regimi sono applicabili laddove la società partecipata non risieda in un Paese Black List oppure rientri nelle fattispecie di cui all’art.167 (regime CFC). In questi casi infatti la tassazione dei redditi e delle plusvalenze inerenti le partecipazioni è per trasparenza in capo al socio; per cui l’intera plusvalenza concorrerà alla formazione della base imponibile del soggetto.

Per maggiori informazioni: mattia.galavotti@gmail.com oppure skype mattiagalavotti (chiedendo di essere contattati)

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