La Residenza Fiscale delle Persone Fisiche – Approfondimento

da | Fiscalità Estera

La Residenza Fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’Art. 2, comma 2 del Tuir:

“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
  • o hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile
  • o la residenza ai sensi del codice civile

E’ sufficiente che sussita uno solo dei requisiti previsti dalla norma affinchè un soggetto sia considerato fiscalmente residente.

Periodo d’Imposta

Per periodo d’imposta, in questo caso, si intende l’anno solare che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Per essere considerati residenti è necessario aver fissato la dimora abituale, il domicilio o la residenza anagrafica in Italia per più di 183 gg. nell’anno solare.

L’iscrizione all’AIRE

La popolazione Italiana non residente è iscritta all’AIRE (“Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero”): la semplice iscrizione all’AIRE non è però sufficiente a provare che la residenza sia effettivamente all’estero, e costituisce uno degli elementi che viene più facilmente contestato dal Fisco in sede di accertamento.

In merito la Cassazione si espressa più volte, specificando che la semplice iscrizione all’AIRE non fa perder lo status di “residente” dal punto di vista fiscale “qualora il soggetto mantenga nel territorio nazionale propri interessi (famiglia, proprietà)”  Cass. 8 Novembre 1989, Cass. 14434 del 15 Giugno 2010.

Il domicilio o la residenza nello Stato possono inoltre essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Cass. 5 Febbraio 1985 n. 791.

La circolare del 2 dicembre 1997 n. 304/E indirizza l’attività di intelligence dell’Amministrazione finanziaria ai fini di controllare le cosiddette “finte residenze estere”. In particolare gli uffici possono:

  • reperire notizie certe sulla posizione storico-anagrafica risultante presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale in Italia; si ricorda che presso ciascun Comune e presso il Ministero dell’Interno sono tenuti schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglie cancellate dall’Anagrafe delle popolazioni residenti in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui si riferiscono;
  • acquisire tutte le informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;
  • acquisire copia degli atti concernenti donazioni, compravendite, costituzione di società di persona e/o di capitale anche a stretta base azionaria, conferimenti in società;
  • valutare attentamente i rapporti intercorrenti con i soggetti cointeressati nei suddetti atti;
  • acquisire informazioni sulle movimentazioni di somme di danaro da e per l’estero, sul luogo e data di emissione di assegni bancari, sugli investimenti in titoli azionari e obbligazionari italiani.

In sintesi, con l’attività investigativa devono essere reperiti tutti gli elementi concreti di prova in ordine ai legami familiari o comunque affettivi, agli interessi economici in Italia, all’interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all’estero. Tutti gli strumenti di accertamento possono essere utilizzati per ricavare elementi che provino l’attaccamento all’Italia o anche l’intenzione di abitare in Italia anche in futuro.

La Residenza di fatto

Le numerose sentenze della Suprema Corte in tal senso, hanno consolidato il principio che la mera iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero” non è prova sufficiente ad escludere la residenza fiscale in Italia.

Nasce il problema di determinare, secondo altri principi, la residenza fiscale di un soggetto quando questa sia contesa da più Stati, al fine di determinare in quale Paese il soggetto sia fiscalmente imponibile, ovvero dove paghi le tasse!

Vengono considerati quindi i legami economici e i legami affettivi. Per legami economici si considera sia il centro delle proprie attività economiche sia tutti gli elementi della sfera patrimoniale di un soggetto, ovvero:

  • l’acquisto di beni immobili
  • la gestione di Società, o comunque il coinvolgimento in affari societari
  • non solo la proprietà di un immobile, ma anche la disponibilità di un immobile può configurare un interesse economico in Italia
  • la presenza di conti correnti in Italia che vengano continuamente movimentati

Da questo possiamo affermare che, anche se un soggetto italiano iscritto all’AIRE svolga realmente un’attività lavorativa all’estero, dimostrando di avere un’immobile di proprietà o con regolare contratto di affitto, un contratto di lavoro dipendente e/o autonomo, continuando ad avere, però, interessi economici, come sopra descritto, in Italia, questo potrebbe essere contestato dall’Amministrazione Italiana, con conseguente assoggettamento dei suoi redditi, o più probabilmente parte di essi, all’imposizione fiscale italiana.

Nel caso in cui non si riesca a determinare la prevalenza degli interessi economici, il criterio utilizzato per determinare la residenza fiscale sono i legami affettivi. La prevalenza dei legami affettivi sugli interessi economici è sancito dalla direttiva 83/182/CEE art. 7, n.1 comma 2, che indica esplicitamente che “nel caso in cui i legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali….si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali.”. Anche la Corte di Giustizia Europea, sentenza 12 luglio 2001 causa C-262-99,  e la Corte di Cassazione Italiana sentenza n. 9856 del 14 aprile 2008, confermano la prevalenza dei legami affettivi e personali sui legami professionali.

Questi elementi devono essere valutati nella globalità, considerando il centro dei propri interessi e dei rapporti sociali, considerando anche la partecipazione a riunioni di affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere, l’iscrizione a circoli o clubs.

L’inversione dell’onere della prova per trasferimento residenza in paesi Black List

L’Art. 2, comma 2 bis del TUIR stabilisce che “si considerano altresì residenti, fino a prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati  o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministero delle Finanze (DM 4 maggio 1999).

Nel caso quindi in cui un cittadino italiano sposti la sua residenza in Svizzera, alle Bahamas o in uno qualsiasi dei paesi citati nel Decreto, l’amministrazione può ritenere il soggetto fiscalmente residente in Italia: spetterà al contribuente fornire una completa ed esaustiva documentazione di reale trasferimento all’estero con contestuale dimostrazione di avere interessi economici e personali nel Paese di residenza

 

La Finta Residenza Estera e l’Esterovestizione

La contestazione della residenza Estera, con eventuale assoggettamento all’imposta Italiana, potrebbe avere ricadute anche sulla società nel caso fosse amministrata dallo stesso soggetto.

L’ART. 73 comma 3 stabilisce che una società di capitali o un ente sono considerati residenti nel territorio dello Stato quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno in Italia:

  • la sede legale
  • la sede dell’amministrazione
  • l’oggetto principale della propria attività

Nel caso in cui, ad esempio, una società non residente, anche una Limited costituita nel Regno Unito, sia amministrata da una persona fisica Italiana residente all’estero, nel caso in cui la sua residenza fiscale venga “riportata in Italia”, anche la società costituita in Gran Bretagna potrebbe essere considerata Italiana dal punto di vista fiscale, ovvero Esterovestita, con tutte le conseguenze civili e penali che questo comporta. Requisito primario è che la società estera sia amministrata da soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano.

2 Commenti

  1. Ma se per stabilire la residenza fiscale servono i requisiti di cui sopra e neppure l’iscrizione Aire è sufficiente…, la frittata si può girare : se un cittadino risultante residente in Italia è titolare di un’impresa all’estero, di una famiglia e figli e in qualche modo dimostri di vivere all’estero… potrebbe rifiutarsi di pagare le tasse in Italia e di compilare il quadro RW, o no ?

  2. L’iscrizione all’AIRE non è sufficiente ma è il primo requisito per non essere considerati residenti in Italia dal punto di vista fiscale, e quindi non essere piu soggetti a tutti gli adempimenti obbligatori richiesti ad un residente Italiano. La risposta alla sua domanda è quindi NO, non può rifiutarsi perchè ai fini fiscali (art.3 TUIR) il soggetto non iscritto all’AIRE è un residente Italiano e quindi ai fini dichiarativi deve fare dichiarazione in Italia per i redditi ovunque prodotti (worldwide taxation), incluso RW, e poi portare in dichiarazione come credito di imposta le somme scontate all’estero (secondo Double taxation avoidance agreement in vigore, se esistente). D’altra parte se il soggetto è realmente residente all’estero come da Lei detto perchè non dovrebbere iscrivdersi nell’anagrafe dei residenti all’estero?. Saluti

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