BRANCH EXEMPTION – l’Italia imita il Regno Unito

da | Fiscalità Estera

Con il D.lgs. 147/2015 sull’internazionalizzazione entra in vigore il principio della branch exemption per le società di diritto Italiano che hanno stabili organizzazioni all’estero. Il principio, già adottato dal Regno Unito con il Finance ACT 2011, permette alla casa madre di evitare di riportare i valori di bilancio della propria Branch, scontare le imposte nel bilancio consolidato e detrarre come credito di imposta le tasse pagate all’estero, con evidente semplificazione contabile, dichiarativa e liquidativa per la casa madre. Come è noto la Stabile Organizzazione, o Branch, è l’emanazione di una società residente in uno Stato ai soli fini fiscali  in un altro Stato, senza separazione di personalità giuridica come accade per le società controllate, in inglese Subsidiary. Il principio della Branch Exemption rappresenta quindi una deroga al principio di tassazione su base mondiale (Worldwide Taxation) riservato, nell’ordinamento italiano, sia alle persone giuridiche che alle persone fisiche, ovvero la tassazione è calcolata sui redditi ovunque prodotti, con la possibilità di scontare come credito di imposta le tasse pagate all’estero sulla base anche di specifici trattati contro la doppia imposizione (Double Taxation Avoidance Agreements).
Optare per l’apertura di una Branch al posto di una Subsidiary è una scelta dettata da motivi di opportunità specifici dell’impresa, stante che entrambe le opzioni comportano vantaggi e svantaggi, anche in virtù dell’introduzione normativa del regime CFC (White list e Black list) disciplinato dall’articolo 167 del TUIR, che prevede la tassazione per trasparenza della controllata in capo ai soci (normativa in continua evoluzione anche con la totale riscrittura del comma 4, che recita i regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia).
La branch, ad esempio, essendo emanazione della casa madre in un altro stato, è esente, generalmente, da adempimenti giuridici previsti dalla normativa societaria domestica dello stato di insediamento (tenuta delle assemblee, tenuta registri soci e verbali di assemblea, deposito etc. previsti dallo stato di insediamento, se non previsti nello stato della casa madre, essendo questa legislazione prevalente), oltre a beneficiare della nuova normativa in merito alla possibilità di evitare il consolidamento del bilancio della casa madre con i valori delle Stabili Organizzazioni che possiede. L’exemption ha però anche degli svantaggi, rappresentati principalmente dalla impossibilità di dedurre le perdite della Stabile Organizzazione dal reddito imponibile della casa madre, perdite che spesso si verificano nei primi anni di attività stante la necessità di investire per lo start-up della nuova Stabile Organizzazione. La nuova opzione concessa dal regolamento Italiano in merito all’esenzione deve essere richiesta all’atto di apertura della Stabile Organizzazione estera ed è valida dal primo esercizio fiscale, con scelta irrevocabile: non è quindi possibile ritornare ad un regime ordinario negli esercizi successivi. Termine più agevole viene garantito alle Stabili già esistenti, per cui c’è tempo fino al 2018 al fine di  optare o meno per il nuovo regime.
E’ bene sottolineare che le imposte pagate all’estero “sono ammesse in detrazione dall’imposta netta(….) fino a a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta” (ART. 165, c.1, TUIR), quindi se il soggetto localizzato all’estero ha una tassazione nominale superiore a quella italiana (Es. Francia CT 33.33 fonte KPMG) allora l’imposta pagata all’estero sarà ammessa in detrazione fino alla concorrenza dell’IRES Italiana (27,50% IRES); ciò posto sarà di fondamentale importanza, ai fini della scelta dell’esenzione o meno, prevedere se ci saranno perdite in capo alla stabile oppure no, per beneficiare delle stesse, anche in parte, della diminuzione della base imponibile sulla quale sarà calcolata l’imposta dovuta dalla case madre, più che soffermarsi sulla differenza di corporation tax rate fra i vari stati coinvolti.

Per maggiori informazioni chiama scrivi a mattia.galavotti@gmail.com

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